Come s’impugna una delibera condominiale? Vediamolo insieme

Il perno principale della vita nel condominio è l’assemblea, al di la di questa non è possibile prendere nessuna decisione, che possa essere considerata valida.

Questa può essere convocata una volta all’anno da uno dei seguenti soggetti:

1. dall’amministratore
2. da un condomino nel caso l’amministratore sia impossibilitato
3. due condomini, se rappresentano in millesimi un sesto dell’edificio e solo se l’amministratore si rifiuti di convocare l’assemblea
4. da un curatore.

Al di la dell’assemblea ordinaria, che in genere viene convocata per approvare il rendiconto, possono essere convocate un numero infinito di assemblee: basta che sia fatto nella maniera giusta, altrimenti le delibere prese in quella specifica assemblea non sono da considerare valide e possono essere impugnate.

Ma, vediamo insieme come fare.

La delibera di un assemblea di condominio deve corrispondere a determinati requisiti per essere considerata valida: entro cinque giorni dalla data fissata per l’assemblea deve essere consegnata una convocazione ai condomini, all’interno di questa deve essere presente l’ordine del giorno. Il verbale deve chiaramente indicare tutti gli argomenti che verranno trattati all’interno della riunione, in modo da poter verificare l’esatezza del quorum deliberativi. Ogni delibera deve essere approvata con un numero di voti uguali o superiori a quelli previsti per legge.

Se prima o durante l’assemblea non vengono rispettati tali vincoli, la delibera si può considerare non valida, ma ora una domanda nasce spontanea: Perchè si può impugnare un delibera assembleare? E chi può farlo? Di certo, non è che si può impugnare una delibera perchè non ci piace o perchè non si è d’accordo ma, bisogna che questa vada contro la legge o contro lo stesso regolamento di condominio.

In base a quanto detto fino ad ora, possiamo dividere le delibere in due tipi:

1. Nulle, e quindi non valide fin dall’inizio, se si dovesse verificare l’assenza di uno dei requisiti base decisi dalla legge, se ha un oggetto illecito, se non rientra nelle competenze della riunione o se viola i diritti dell’uomo
2. Annullabili, e quindi sottoponibile al procedimeo appena visto, invece quando ci sono i vizi di forma ( la non presenza del quorum dei condomini al momento della decisione) o se presenta un irregoralità nel procedimento

In questi casi, il condomino non presente in assemblea, che ha espresso un voto negativo o si è addirittura astenuto dal votare, può rivolgersi al giudice entro 30 giorni dal momento della delibera.
Per i dissenzienti e gli astenuti invece, il conteggio cambia. Questi infatti hanno tempo trenta giorni dalla data di convocazione dell’assemblea.

Bisogna però tener presente che la delibera “incriminata” verrà definitivamente bloccata soltanto dopo che il giudice avrà deliberato in materia. Fino a quel momento va infatti considerata valida.

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