L’assemblea di Condominio: cos’è e come si convoca.

Il cardine principale della vita in un condominio è l’assemblea; istituzione fondamentale al di fuori della quale non può essere presa nessuna decisione importante. Composta in linea di principio da tutti i proprietari o i comproprietari di ogni singolo appartamento (gli inquilini non possono partecipare), l’assemblea è “insostituibile”: non è possibile per esempio che questa deleghi i condomini a prendere decisioni di sua competenza. Lo stesso amministratore condominiale non è che un esecutore delle delibere assembleari, che vengono assunte a maggioranza.
L’assemblea di condominio va convocata dall’amministratore almeno una volta all’anno, oppure in casi particolari, da uno dei seguenti soggetti:

  • Il condomino – Quando l’amministratore manca o è impossibilitato ( nel caso di malattia)
  • Due condomini – nel caso questi detengano la rappresentanza di un sesto dell’edificio e solo di fronte al rifiuto dell’amministratore.
  • Da un curatore.

Oltre all’assemblea ordinaria, convocata una volta l’anno e che di solito ha come oggetto l’approvazione di un rendiconto, è possibile convocare un numero indefinito di assemblee straordinarie, ma l’importante è che tutti i condomini abbiano ricevuto una convocazione singola e in forma scritta.
Una delle novità apportate dalla riforma di condominio riguarda infatti le modalità di convocazione dell’assemblea ; l’amministratore o chi ne fale veci, deve inviare un avviso via posta raccomandata, fax ,posta elettronica certificata o consegna a mano, con firma per ricevuta.
Quindi, nel caso il vostro amministratore di condominio si ostini ad usare vecchi metodi, del genere avviso appeso in bacheca, sentitevi pure liberi di richiamarlo in quanto obbligato per legge a documentare tutte le sue attività e decisioni.

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