L’amministratore di condominio: la revoca

L’attuale riforma di condominio com’è noto, ha ampliato di molto i compiti e le responsabilità dell’amministratore di condomino, fornendo ai condomini nello stesso tempo, più mezzi per potersi difendersi in casi di problemi.

Il rapporto tra amministratore di condominio e condomini è da considerare come un vero e proprio rapporto lavorativo, e come tale può interrompersi o essere interrotto, nel caso sussistano alcuni fattori. In genere si dice che un amministratore può vedersi revocare il proprio incarico senza giusta causa o per giusta causa.

Le due “modalità” di revoca, differiscono tra loro per diversi fattori :

  • Per quanto riguarda la revoca senza giusta causa può essere applicata dai condomini in qualsiasi momento, senza dover fornire delle motivazioni; affinché possa essere applicata, almeno metà degli intervenuti in assemblea e almeno metà del valore dell’edificio, devono votare a favore. Punto cruciale della revoca senza giusta causa è il fattore economico. Stando a quanto recita l’art 1725 cod. civ. : “ La revoca del mandato oneroso…obbliga il mandante a risarcire i danni, se fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell’affare, salvo che ricorra giusta causa”.  In poche parole : se gli inquilini revocano l’incarico all’amministratore prima della scadenza di questo dovranno risarcirgli i danni. Ovviamente c’è un tetto massimo per tale cifra, che è costituito dall’onorario non più riscosso dall’amministratore.
  • A differenza della prima, la revoca per giusta causa può essere applicata “per gravi irregolarità” sia dall’assemblea che dal giudice, anche solo per il ricorso di un solo condomino. Prima della riforma, l revoca per giusta causa era possibile soltanto per i fatti penalmente rilevanti, la legge attuale invece, ha ampliato notevolmente l’elenco, eccolo riportato di seguito:

Costituiscono gravi inadempienze :
-L’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale
-La mancata esecuzione di provvedimenti imposti dal giudice
-La mancata esistenza o uso del conto corrente condominiale
-La gestione delle entrate e delle uscite che generi confusione tra il patrimonio del condominio e quello dell’amministratore
-L’aver permesso la cancellazione dai registri delle formalità di un credito insoddisfatto
-Non aver curato le azioni giudiziarie contro i condomini morosi
-Non aver curato la tenuta del registro dell’anagrafe condominiale
-Non aver fornito al condomino che ne faccia richiesta la documentazione condominiale
-L’omessa , incompleta o inesatta comunicazione dei propri dati anagrafici
-La mancata comunicazione della tenuta dell’assemblea
-La mancata comunicazione ai condomini della convocazione in giudizio per la modifica dei millesimi

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