L’IUC, la tassa sui servizi comunali entrata in vigore con il decreto Salva Italia, come ben tutti sanno comprende sia la TASI (sostitutiva dell’IMU sulla prima casa) che la TARI, ( la tassa sui rifiuti). Due tassi nuove da pagare quindi, alla quale corrispondono altrettanti codici nuovi, da utilizzare per il pagamento tramite F24, ma vediamoli insieme.
I codici tributo da utilizzare per il pagamento della Tasi tramite F24 sono i seguenti:
- 3958: per abitazione principale e relative pertinenze
- 3959: per fabbricati rurali ad uso strumentale,
- 3960: per aree fabbricabili,
- 3961: per altri fabbricati.
Per quanto riguarda la compilazione del Modello F24, ricordiamo che i seguenti questi codici tributo vanno inseriti nella sezione “IMU e altri tributi locali“. Il totale della somma versata per codice andrà inserita della colonna “importi a debito versati”, senza dimenticare d’inserire all’interno della colonna “codice ente/codice comune”, il codice catastale corrispondente al Comune in cui sono situati gli immobili, ATTENZIONE : lo spazio “Ravv” va barrato solo se si sta procedendo al pagamento del ravvedimento, la voce “Acc” all’acconto e “Saldo” in caso di pagamento del saldo di dicembre.
Nel caso invece, del pagamento del ravvedimento insieme all’imposta, i codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- 3962: per gli interessi,
- 3963: per le sanzioni.
Per quanto riguarda invece, il pagamento della Tasi tramite il modello F24EP (Enti pubblici), i codici tributo da utilizzare sono:
- 374E: per i fabbricati rurali ad uso strumentale,
- 375E: aree fabbricabili,
- 376E: altri fabbricati,
- 377E: per gli interessi,
- 378E: per le sanzioni.
Diverso discorso vale invece per la Tari che, pensata per sostituire la Tares, utilizza ancora i vecchi codici tributo, che sono stati semplicemente rinominati. Questi sono:
- 3944: valido per Tari (e Tares),
- 3945: Tari (e Tares), interessi,
- 3946: Tari (e Tares), sanzioni,
- 3950: tariffa
- 3951: tariffa, interessi,
- 3952: tariffa, sanzioni