Inquilino moroso: quando è possibile lo sfratto?

Quando si è proprietari di un immobile e si decide di concederlo in locazione è necessario essere cauti e lungimiranti nella scelta degli inquilini. Può capitare infatti di trovarsi di fronte ad un affittuario moroso e in tal caso è bene essere aggiornati e preparati riguardo i procedimenti che è possibile attuare per rientrare nel più breve tempo possibile in possesso dell’immobile. Il proprietario può intraprendere, nei confronti dell’inquilino, una procedura detta “sfratto per morosità”, attuabile per la locazione di immobili ad uso abitativo o commerciale. Per procedere in questo senso è necessario che vengano a verificarsi due condizioni e cioè: che vi sia un contratto di locazione precedentemente stipulato, che il locatario non abbia pagato il canone dovuto. Tale procedimento non è quindi adottabile per contratti agrari o per immobili occupati di fatto e senza un regolare contratto.

Ad intraprendere questo procedimento possono essere il locatore proprietario dell’immobile, un comproprietario se gli altri non fanno opposizione, un erede o infine l’acquirente dell’immobile subentrato al contratto di locazione. Per l’immobile ad uso abitativo, il conduttore contro il quale è possibile intraprendere lo sfratto deve risultare moroso anche di una sola mensilità, ma con un ritardo superiore ai 20 giorni. Per le locazioni commerciali, invece, la valutazione viene effettuata di volta in volta dal giudice in base agli accordi e alle necessità di conduttore e locatore. Ci sono altri casi in cui l’affittuario è considerato moroso, ad esempio nel momento in cui riduce unilateralmente il canone per motivi riconducibili a disservizi dell’appartamento come umidità o infiltrazioni. In questo caso l’inquilino è comunque tenuto a versare interamente il canone e successivamente è legittimato a richiedere un risarcimento per i danni subiti. Solo nel momento in cui l’abitazione risulti inutilizzabile il locatario ha diritto a sospendere il pagamento del canone senza incorrere nel pericolo di morosità.

Sfratto per morosità: come procedere 

La prima azione che il proprietario dell’immobile intraprende nei confronti del locatario è una lettera di diffida con raccomandata a/r. Nella diffida il locatore informa che, se non riceverà i pagamenti richiesti entro il dato termine, procederà per vie legali.
Se la prima fase non ha fornito risultati, allora il locatore potrà proseguire con un atto di intimazione citando il locatario in giudizio per una data determinata. Sarà dunque il giudice a valutare i presupposti per convalidare o meno lo sfratto: se l’inquilino non farà opposizione allora il giudice potrà emettere ordinanza di convalida dello sfratto, anche detto esecuzione forzata, per ottenere il rilascio dell’immobile con l’ufficiale giudiziario.

Accade spesso, però, che l’inquilino si opponga adducendo svariate motivazioni e richiedendo al giudice un ulteriore intervallo di tempo di novanta giorni per provvedere al pagamento. Se anche allo scadere di questo secondo termine l’inquilino risulta ancora moroso, allora il giudice potrà procedere all’esecuzione forzata. Tale provvedimento oltre a sciogliere il contratto di locazione ha valore ai fini fiscali, provando che il contratto in questione per il periodo della morosità non ha prodotto reddito da sottoporre a tassazione.

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Un pensiero su “Inquilino moroso: quando è possibile lo sfratto?”

  • piero

    il mio inquilino paga quando vuole e’in arretrato di aprile euro 85 ,maggio euro100 ,giugno no ho visto un soldo de neanche per luglio.mi sono stufato domani vado dall’avvocato.il totale della morosita’e’ di 1185 euro per un pensionato come me preciso e corretto sono molti.

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