Eredità, è possibile donare la casa ad un solo figlio?

La legislazione italiana, diversamente da quanto succede in altri paesi, riserva agli eredi legittimi una parte dell’eredità, sempre. Questa, che risponde al nome di “quota legittima”, viene destinata a tutti gli eredi, a meno che uno di questi decida di non accettare: in tal caso il discorso cambia. Escludere un soggetto da un lascito o decidere di destinare tutto ad un unico erede, considerato “meritevole”, è dunque illegale in Italia, e porterebbe il testamento ad essere impugnato e dichiarato nullo.

Stesso discorso vale per la donazione in vita della casa ad un unico figlio, che potrebbe essere impugnata dagli altri eredi per lesione della legittima a meno che, tra l’anziano in questione e il “parente” non sia stato stipulato il contratto di mantenimento: che permette al soggetto in questione di cedere la propria casa ad uno solo degli eredi  -conservandone l’usufrutto- e in cambio, questi deve prendersi cura di lui negli ultimi anni della sua vita, fornendogli sia assistenza materiale (generi di prima necessità, medicine, soldi etc…) che morale.
Ma, come funzione i contratto il mantenimento? Esistono dei requisiti da rispettare? Vediamolo insieme.

Contratto di mantenimento, quando può essere applicato.

Il contratto di mantenimento, al pari di qualsivoglia altro contratto, presenta dei vincoli da rispettare affinché venga considerato valido: il più importante è rappresentato dallo stato di salute dell’anziano che cede la propria casa. Affinché il contratto di mantenimento sia valido infatti, il proprietario dell’immobile al momento della cessione deve essere sia in buona salute (non devono essere presenti malattie che ne pregiudichino le aspettative di vita) che non”troppo avanti negli anni” : un’età troppo avanzata, anche se il soggetto è in buona salute, lo rende, per la legge, prossimo alla morte.

In caso della sussistenza di uno o entrambi i fattori elencati in precedenza,  si verificherebbe una sproporzione tra le due prestazioni contrattuali – da un lato abbiamo la cessione di un immobile che ha di per se un certo valore, e dall’altro l’assistenza prestata per brevissimo tempo – che renderebbe nullo il trasferimento del bene, mettendo gli altri eredi in condizione di poter impugnare il contratto, una volta deceduto il parente anziano

Partecipa alla discussione

Compare listings

Confrontare