Condominio: cosa si può fare sul balcone di casa?

Vivere in condominio comporta dei vincoli da rispettare: anche se non si tratta delle cosiddette “parti comuni”. Ciò che si fa sul e dal  balcone, per esempio, vista la sua particolare natura ( è parte dell’appartamento, ma anche del palazzo ed è esposto al pubblico )  nonostante faccia parte di una proprietà privata è sottoposto alle regole condominiali, e ad alcune limitazioni dettate addirittura dalla legge. Quindi, come si può facilmente dedurre, la libertà del proprietario dell’appartamento è un concetto relativo, anche se si trova oggettivamente in casa sua.

Ma, cosa si può fare sul balcone di casa e cosa no? Vediamolo insieme, cercando di sfatare qualche falso mito.

Ringhiere, parapetti, verande e tettoie sul balcone in condominio

Iniziamo con l’analizzare due delle situazioni alla base di molti problemi condominiali: la costruzione di verande e tettoie sul balcone. A differenza di quanti credono in molti, il condomino è libero di costruirle senza richiedere l’autorizzazione dell’assemblea di condominio: a rivestire importanza è la concessione o meno da parte del Comune del permesso di costruire. Una volta ottenuto il condomino è libero di dare il via ai lavori, a patto che :

  1. rispetti l’estetica del palazzo e non ne comprometta la stabilità
  2. rispetti le distanze minime con la costruzione soprastante. Nel caso, per esempio, la visibilità del vicino del piano di sopra venga intaccata dalla costruzione della veranda in questione, questi ne potrà chiedere la rimozione.

Per quanto riguarda invece la costruzione di ringhiere e parapetti, la legge pone dei paletti ben precisi vietando, lo spostamento delle prime, nel caso in cui il condomino acquisti in questo modo la possibilità di guardare sul balcone sottostante ( se fino a quel momento non l’aveva), e la costruzione delle seconde, se queste minano il decoro architettonico dell’edificio. Trib. Napoli sent. n. 18.06.1998.

Condominio e panni sgocciolanti dal balcone

Quelli dei panni stesi sul balcone è un problema vecchio come il mondo, e tutti gli inquilini condominiali di ieri o di oggi hanno dovuto farci i conti. Ebbene, nonostante diversi tribunali siano intervenuti con l’intento di fare luce sulla questione, il problema continua ancora a persistere. Sono infatti molte e decisamente diverse le sentenze dei vari giudici in materia ( il Tribunale di Milano lo considera reato, il Giudice di pace di Caserta invece, la considera una mancanza “tollerabile” etc…) per questo, il tutto viene rimandato a quanto scritto nel regolamento di condominio e nel regolamento di polizia urbana della propria città. Nel caso in cui non si dovessero trovare delle linee guida in nessuno delle due, supponendo quindi una certa libertà d’azione, è bene sempre evitare di lasciar sgocciolare i vestiti all’interno delle parti comuni dell’edificio, o direttamente sul balcone del vicino.

Condominio e acqua dal balcone

Problema simile al precedente è dato dal getto d’acqua che cade direttamente dal balcone, quando si annaffiano le piante o si lava il pavimento. Ogni balcone condominiale è dotato di un un foro di scolo per l’acqua piovana, che può creare diversi problemi al proprietario distratto quando di pioggia non si tratta.

Se l’acqua dovuta a qualsiasi attività, dovesse cadere direttamente sul balcone sottostante, si diventa passibili di querela per il reato di «getto di cose pericolose o atte a imbrattare», oltre che a dover risarcire l’eventuale danno: si pensi a divanetti macchiati o qualsiasi altra cosa danneggiata.

Condizionatori, antenne e inferriate

Passiamo ora a trattare i limiti legati all’istallazione sul balcone condominiale di condizionatori, antenne e inferriate: la triade alla base di quasi tutte le diatribe tra vicini di casa. Per quanto, in tutti e tre i casi, torni ripetutamente in gioco il divieto di ledere l’estetica del palazzo, il Tribunale di Roma, tramite la sentenza sent. n. 22231/16 del 30.11.2016, ha definitivamente sancito la totale libertà del condomino nel poter istallare antenne e condizionatori sul proprio balcone in quanto, i moderni condizionatori sono tutti di medie dimensioni e, come tali, non possono pregiudicare il decoro di un normale edificio residenziale privo di particolari pregi urbanistici.

Stesso discorso vale per l’istallazione d’inferriata e doppi vetri, considerati un diritto di ciascun proprietario, a cui l’assemblea può opporsi solo laddove si crei una particolare distonia con i colori e l’aspetto della facciata.Per procedere non è necessario chiedere il preventivo consenso all’assemblea o all’amministratore, ma bisogna fa in modo che le grate e le inferriate siano in “sintonia” con i colori e l’estetica dell’edificio, che comunque non può mai essere violata.

Prendere il sole svestiti o lanciare mozziconi dal balcone.

Da questo punto di vista più che limiti imposti dalla legge andiamo a parlare di “decenza”, e anche d’educazione. Trasformare il proprio balcone in un solarium è una cosa lecita, ci mancherebbe, ma bisogna sempre ricordare che si tratta di una costruzione esposta al pubblico, e che si può quindi rischiare d’inciampare negli «atti contrari alla pubblica decenza». Diverso discorso vale per il lancio del mozzicone di sigaretta dal balcone, che sia condominiale o meno. In questo caso infatti andiamo a parlare di “un oggetto” per lo più incandescente che presenta una potenzialità lesiva. Quindi,trattandosi di un gesto perseguibile d’ufficio, la segnalazione può essere fatta da chiunque mentre, il reato, scatta nei casi in cui ci siano dei danni: che siano alla tenda del balcone del piano di sotto o alla testa del povero passante.

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