Condominio: cosa fare se sento il vicino russare?

Rumori molesti e condominio sono un binomio quasi indissolubile, lo sappiamo noi, lo sa il condomino e lo sa la legge, che mette a disposizione del soggetto disturbato una serie di armi con cui tutelarsi: ma cosa bisogna fare se il rumore molesto in questione è involontario? Può infatti accadere che il tanto agognato sonno ristoratore venga disturbato dal forte russare del vicino di casa, sopratutto nei casi in cui le camere da letto sono attigue, piuttosto che da rumori molesti provenienti da bar o locali sotto casa. Cosa si fa in questi casi? Vediamolo insieme

Condominio e vicino che russa, se si sente è colpa del costruttore

Nel caso in ci durante la notte si senta il proprio vicino di casa russare, tanto forte da disturbare il nostro corretto riposo la colpa non è da considerarsi sua ma del costruttore del palazzo: a dirlo è il decreto del Consiglio dei Ministri del 1997.

Tale decreto prevede infatti che le pareti verticali – ossia quelle che dividono un appartamento da un altro – vengano costruite in modo da poter garantire un isolamento tra i 50-70 decibel: quel tanto che basta per non sentire “rumori normali”, come appunto il russare o il rumore della televisione, provenire dall’appartamento del vicino di casa.

Il rispetto di tale norma è uno dei requisiti di qualità che la ditta costruttrice deve garantire all’atto di vendita dell’appartamento e, in caso di mancato adempimento, questa può essere sottoposta ad una legittima richiesta di risarcimento danni.

Condominio e vicino che russa, come chiedere il risarcimento danni

Quindi, assodato che se abitiamo in un condominio e sentiamo un vicino russare abbiamo diritto ad un risarcimento dei danni, non ci resta altro da fare che procedere per vie legali.

Il primo passo da compiere è richiedere una perizia all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente -Arpa- per accertare l’effettivo livello di isolamento acustico del nostro appartamento. Nel caso in cui, questo non dovesse rispettare il su elencato limite, si potrà procedere con la citazione in giudizio a carico della ditta costruttrice. Affinché tale operazione sia valida però, bisogna rispettare alcuni termini:

  • Non devono essere trascorsi più di 10 anni dalla fine della costruzione del palazzo.
  • Il vizio deve essere denunciato al costruttore entro 60 giorni
  • La causa contro il costruttore deve essere avviata antro i 2 anni dalla denuncia

La procedura di richiesta di risarcimento del danno può essere avviata, anche nel caso in cui la casa sia stata acquistata da un privato, che abbia taciuto il difetto di costruzione.

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