Certificazione energetica, ecco gli immobili esenti

Dal 1 Luglio 2007, in Italia è obbligatoria la procedura APE, ossia la più comunemente nota certificazione energetica . Questa, indirizzata ad attribuire agli immobili, sia di nuova ( il certificato viene rilasciato in automatico) che di vecchia costruzione ( è possibile richiederlo) serve per dichiarare il rendimento energetico dell’edificio in questione, in modo da poter non soltanto permettere all’inquilino di prendere i giusti provvedimenti per risparmiare, ma da anche al “nuovo” inquilino la possibilità di farsi un’idea su quanto andrà a spendere.

Tale certificazione viene in genere redatto da professionisti come , geometri, periti, ingegneri ecc.. regolarmente iscritti all’albo. seguendo delle metodologie di calcolo ben precise e appositamente pensate.

Cosa che però non tutti sanno è che attualmente, contrariamente al pensare comune,  l’obbligo di certificazione energetica non è esteso a tutti gli immobili, ma vediamo insieme quali sono quelli esenti e perché.

Sono esentati dall’obbligo di certificazione energetica:

  1. Le strutture  agricole, artigianali,industriali, le non residenziali  a patto che possiedano locali climatizzati, mantenuti ad una temperatura specifica per esigenze legate al processo produttivo . Lo stesso principio è valido anche quando, in tali strutture, si utilizzano flussi energetici derivanti da processi produttivi che non hanno la possibilità di trovare un impiego di differente tipologia.
  2. Gli immobili che possiedono registrati come  beni paesaggistici e culturali;
  3. Le costruzioni che necessitano di un risanamento come deciso nel piano urbanistico
  4. Le costruzioni che necessitano di un restauro, se riconosciuti come di valore artistico o storico
  5. Gli stabili isolati di piccola superficie, ossia non superiore ai 50 metri quadrati.
  6. Gli edifici con impianti per le produzioni, istallati nel loro interno

 

Infine, per quanto riguarda  gli alloggi collocati in condomini, è stato reso obbligatorio all‘amministratore, di rendere noti agli acquirenti o a chiunque lo richieda,  i dati necessari per l’elaborazione del certificato, in modo da dare la possibilità al condomino, di scegliere il proprio certificatore.

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