Case in affitto, la divisione delle spese tra proprietario e inquilino

Quando si tratta di una casa in affitto o di un appartamento, il discorso “divisione delle spese” è sempre un argomento complicato. Sia per mancate conoscenze in materia o per il troppo pudore dimostrato nel fare domande, può capitare che un novello inquilino non sappia dove iniziano e finiscano i suoi obblighi dal punto di vista “finanziario” e, si trovi quindi a pagare per spese non di sua competenza. Per evitare tali errori, riuscendo così a tutelarsi anche da eventuali truffe, è opportuno, prima di firmarlo, leggere attentamente il contratto di locazione che vi viene sottoposto o proposto in caso di accordo, perché è li che viene spiegato il tutto.

In genere, quando si tratta di pratiche per l’affitto di una casa, i contratti che possono essere stipulati sono tre, che variano a seconda delle esigenze dell’affittuario. All’interno di tali contratti possono essere indicate o meno, tramite clausole o allegati, i criteri per la suddivisione delle spese, in mancanza di questi, si ricorre a specifiche norme del codice civile. Vediamo in dettaglio le varie tipologie di contratti d’affitto e relativi vincoli:

  • Contratti a canone convenzionato (locazioni di 3+2 anni di durata, transitorie e per studenti universitari). La suddivisione delle spese è stabilita dall’allegato G al Decreto ministeriale 30 dicembre 2002. Le spese di manutenzione ordinaria sono a carico del conduttore, quelle di manutenzione straordinaria del locatore. I costi dell’ eventuale servizio di portierato, invece, vanno spartiti al 90% all’inquilino e il 10% al proprietario. Ulteriori spese non presenti nell’allegato, vanno chiarite, specificate ed inserite all’interno del contratto d’affitto al momento della stipula.
  • Contratti a canone libero (4+4 anni di durata). Se nel contratto non esistono clausole o allegati in merito alla spartizione delle spese, valgono le regole stabilite dall’articolo 9 delle legge n. 392 / 1978 (il cosiddetto equo canone) o le norme del codice civile (articoli 1576 – 1577, 1592 – 1593 e, soprattutto, 1609 – 1610).
  • Contratti non soggetti alla legge n. 431/1998 (le locazioni turistiche e quelle dei box). Poiché per essi non valeva nemmeno la vecchia legge sull’equo canone, l’ unico riferimento possibile sono le norme del codice civile. Il codice fa carico all’inquilino delle sole spese relative alla piccola manutenzione dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso e non quelle dipendenti da obsolescenza o da caso fortuito.

Quindi, non abbiate timore di sembrare troppo zelanti, ponete tutte le domande che vi sembra giusto fare e leggete il contratto in ogni suo allegato. E’ l’unico modo per dormire sonni veramente tranquilli.

 

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