Bonus prima casa negato se il quartiere è di “lusso”

L’acquisto della prima casa consente d’accedere ad agevolazioni fiscali, dovute ad una riduzione dell’imposta di registro, che varia a seconda del soggetto da cui si acquista l’immobile:

  • Se è un privato, l’imposta è pari al 2% piuttosto che il 9%
  • Se è un costruttore, l’imposta è pari al 4% piuttosto che 10%

Insomma, numeri piuttosto vantaggiosi, a cui è possibile accedere a patto che la casa in questione sia : sita nel Comune in cui l’acquirente ha già la residenza, o la sposti entro 18 mesi; che il soggetto non sia già proprietario di altri immobili presenti nello stesso Comune, o che non abbia già usufruito dell’agevolazione e, infine, che la casa in questione sia accatastata nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11, ossia non rientri tra gli immobili di lusso.

Di recente però, la Corte di Cassazione ha “leggermente” modificato quest’ultimo punto, inserendo come fattore di valutazione il piano urbanistico del quartiere dove la casa in questione è stata costruita. In poche parole, pur acquistando un immobile che rientri nelle categorie catastali che, di diritto, accedono al bonus prima casa, questo potrebbe essere negato, se la zona dove è situato l’immobile è da ritenersi di lusso

Analizziamo la situazione.

Bonus prima casa, niente agevolazione se l’immobile è in una zona di lusso

La sentenza in questione che ha stravolto uno dei capisaldi del mercato immobiliari italiano è la n. 15553/17 del 22.06.2017. , con cui, la Corte di Cassazione, ha stabilito che il bonus prima casa vada negato a tutti quegli edifici siti in una zona di lusso. Qesto perchè, l’ambiente circostante donerebbe prestigio all’immobile,  indipendentemente dalle sue caratteristiche. Alla base di tale decisione ci sarebbe una legge del 1969 ( Art. 1 del dm 2 agosto 1969 ), dove è attestato che a contare è la collocazione urbanistica, di per se fonte di prestigio, e poi, la condizione di per se della casa.

Quindi, d’ora in poi, prima di pagare l’aliquota ridotta è bene controllare anche le previsioni del Puc del Comune – benché adottato in epoca successiva alla costruzione dell’immobile – mentre, non sono rilevanti eventuali  modifiche del Puc successive dell’acquisto della casa da parte del contribuente con il bonus.

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