Compravendite immobiliari, l’avvocato non può fare da mediatore

Il mediatore immobiliare è un operatore del mercato immobiliare che, alle dipendenze di una agenzia immobiliare o in proprio, fornisce un servizio indirizzato a favorire la conclusione di contratti di compravendita immobiliare o locazione, fungendo da intermediario tra acquirente e venditore o tra locatario e locatore.
Tale attività è da sempre svolta da quella figura professionale conosciuta con il nome di agente immobiliare e, stando ad una recente sentenza del Consiglio nazionale forense, costituisce reato quando a mettere in contatto i due soggetti interessati ad una compravendita o un affitto è un avvocato.

Compravendite immobiliari, perché l’avvocato non può fare da mediatore? 

Stando a quanto dichiarato all’interno del nuovo codice deontologico forense: «l’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo. L’avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense».Quindi, l’avvocato non può mettere in contatto un venditore o un locatore con eventuali soggetti interessati all’acquisto o all’affitto, e da tale operazione pretendere una provvigione pena, la cancellazione dall’albo.

A chiarirlo è stato il Consiglio nazionale forense con una recente sentenza (Cnf sent. n. 112/2016 ) in cui, sono state anche specificate le conseguenze più “lievi” e le diversi sanzioni, a cui va incontro l’avvocato che svolge l’attività di mediatore in maniera saltuaria e non continua. Un’eventuale incarico riguardante la materia immobiliare può essere affidato all’avvocato limitatamente alle consulenze legali, redazione del contratto preliminare o definitivo, adempimenti delle parti e i rischi conseguenti all’eventuale vendita del bene.

 

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